Le certificazioni e gli approvals dei prodotti a marchio FIP

FIP S.p.A. nel 1990 è stata la prima azienda italiana del settore, a ricevere la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Qualità secondo ISO 9001 da Istituto Italiano dei Plastici. Questa attestazione, insieme ai numerosi riconoscimenti dei prodotti FIP, è il risultato del costante impegno nel cercare di offrire un prodotto sempre più adeguato alle esigenze del mercato.

FIP, inoltre, coerentemente con la politica complessiva del Gruppo Aliaxis cui appartiene, ha adottato una Politica Ambientale volta alla tutela dell’ambiente e dei lavoratori, certificata secondo la norma ISO 14001.

SISTEMI AD INCOLLAGGIO E FILETTATI

  • Certificato di conformità emesso da ente BSI secondo norma BS 4346-1 (performance fisico-meccaniche)
  • Certificato di conformità per raccordi PVC-U emesso da ente francese CSTB secondo norme NF EN ISO 1452-3 e NF T 54-094 (performance fisico-meccaniche)
  • Certificato di conformità per tubo PVC-U emesso da ente francese CSTB secondo norme EN ISO 1452-2 e NF055 (performance fisico-meccaniche)
  • Cert.doganale Russia-Bielorussia-Kazachstan per raccordi
  • Certificato di conformità emesso da ente italiano IIP secondo norma UNI EN ISO 1452-3 (performance fisico-meccaniche-igieniche)
  • Certificato di conformità emesso da ente italiano IIP secondo norma UNI EN ISO 1452-3 (performance fisico-meccaniche-igieniche) – Serie imperiale
  • Certificato di conformità per tubo PVC-U emesso da ente italiano IIP secondo norma UNI EN ISO 1452-2 / DM174 (performance fisico-meccaniche-igieniche)
  • Certificato di conformità per tubo PVC-U emesso da ente italiano IIP secondo norma UNI EN ISO 1452-2 / DM21-3-73 (performance fisico-meccaniche-igieniche)
  • Certificato di conformità emesso da ente olandese KIWA secondo norma BRL K17301 (performance fisico-meccaniche-igieniche)
  • Certificato di resistenza al fuoco PVC-PVCC – Russia
  • Attestazione tecnica proprietà ns.prodotti Russia
  • Cert.doganale Ucraina
  • Cert.conformità prodotti da costruzione emesso da ente ungherese EMI

SISTEMI A SALDARE

APPROVAZIONI IGIENICHE

APPROVAZIONI PER APPLICAZIONI NAVALI

Il 1° Luglio 2013 è entrato in vigore il Regolamento Europeo 305/2011 (CPR) in sostituzione della Direttiva Europea 89/106 (CPD).

Questo significa che per i prodotti da costruzione è obbligatoria la marcatura CE e che il fabbricante deve provvedere alla redazione della DOP (Declaration of Performance – Dichiarazione di Prestazione).

Detta marcatura attesta che i prodotti soddisfano i requisiti minimi di sicurezza che sono indicati nelle norme armonizzate e li rende commercializzabili, senza alcuna ulteriore restrizione, all’interno dell’Unione Europea.

Affinché un prodotto possa presentare la marcatura CE occorre che:

  • esista una norma armonizzata, o in alternativa, un ETA (European Technical Assessment), che specifichi i requisiti minimi di sicurezza del prodotto;
  • la norma, o l’ ETA, sia pubblicata sul Giornale Ufficiale dell’Unione Europea (OJEU – Official Journal of the European Union);
  • il prodotto sia fabbricato in modo da soddisfare i requisiti di cui al punto 1. In mancanza di quanto previsto nel punto 1 o nel punto 2, l’apposizione del marchio CE su un prodotto è considerata ILLEGALE.

Ad oggi non è possibile apporre il marchio CE secondo CPR su tubi, raccordi e valvole destinati ad essere integrati nelle costruzioni e fabbricati con materiale termoplastico.
Vedasi sotto anche lo statement seguente emesso da TEPPFA (The European Plastic Pipes and Fittings Association), associazione di categoria europea.

Tali direttive prevedono obiettivi comuni nel contesto delle norme di sicurezza, assicurando che un’apparecchiatura o il materiale elettrico approvati da un paese membro dell’Unione europea siano conformi per l’uso a cui è destinato in tutti gli altri paesi dell’UE.

Non definiscono alcuno standard tecnico specifico, ma fanno riferimento esplicito alle norme tecniche IEC/ISO EN alle quali i produttori di prodotti elettrici devono rigorosamente attenersi.

I prodotti conformi a queste direttive ed a tutte le altre norme e direttive pertinenti il prodotto stesso devono obbligatoriamente essere contrassegnati con la marcatura CE per indicarne la conformità.

La conformità è asserita dal produttore con la dichiarazione di conformità CE e ne conserva copia nel fascicolo tecnico del prodotto sulla base dell’articolo 3 dell’Allegato II della Direttiva Compatibilità Elettromagnetica e dell’articolo 4 dell’Allegato IV della Direttiva Bassa Tensione.